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Ordinanza — n. 5587/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded challenge to equivalence assessment under Art. 99.3.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5587/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alfredo Izzo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal concerned the equivalence assessment in balancing generic offenses against recidivism under Article 99, Paragraph 3 of the Criminal Code. The court ruled the lower court's reasoning was sufficient and logical, rendering the judgment unchallengeable at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 99, comma 3, c.p.: An appeal is inadmissible if the only ground is a manifestly unfounded challenge to the equivalence assessment in the balance between generic offenses and recidivism, provided the lower court's reasoning is sufficient and not illogical.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility equivalence assessment recidivism Art. 99 comma 3 Criminal Code manifestly unfounded appeal sufficient lower court reasoning riesame di una decisione precedente motivi di cassazione impugnabilità di decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 99, comma 3, c.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IZZO ALFREDO nato a NAPOLI il 18/02/1981 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Alfredo Izzo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo di impugnazione, inerente al giudizio di ritenuta equivalenza nel bilanciamento tra generiche e recidiva ex 99 comma 3, è manifestamente infondato avendo la Corte del merito giustificato la propria decisione con motivazione sufficiente e non illogica così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.