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Ordinanza — n. 5586/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the lower court's sentencing decision was sufficiently motivated and not subject to review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5586/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Vincenza Russo inadmissible. The lower court's sentencing decision was found to be sufficiently motivated and based on a proper examination of the defense's arguments. Consequently, the Court ruled that the judgment on the merits could not be challenged at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the lower court's decision on the punitive treatment is sufficiently motivated and the defense's arguments were adequately examined, rendering the judgment non-censurable.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sufficient motivation requirement sentencing review limitations defense arguments examination Cassazione procedural rules controllo della commisurazione della pena adeguamento della pena gravità della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO VINCENZA nato a NAPOLI il 24/03/1981 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenza Russo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.