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Ordinanza — n. 5585/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of sufficient motivation regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5585/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Nespoli inadmissible. The appellant challenged the appellate court's determination of the punitive treatment, arguing it was flawed. The court rejected this because the original judgment was sufficiently motivated and logically sound regarding the sentencing decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the only ground raised concerns the determination of punitive treatment, provided the challenged judgment is sufficiently motivated and adequately examines the defense arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing determination review sufficient motivation requirement logical consistency standard defense arguments examination adeguamento della pena proporzionalità della pena pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NESPOLI ANTONIO nato a CASERTA il 13/06/1981 avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Nespoli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata è afferente alla determinazione del trattamento punitivo rispetto al quale la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.