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Ordinanza — n. 5584/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to prior merits review of recidivism and alternative sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5584/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Guerra inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The lower court had already thoroughly examined and rejected arguments regarding the exclusion of recidivism and the application of alternative sentencing. The Supreme Court upheld this decision, finding the lower court's reasoning legally sound and free from logical inconsistencies.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible when the contested issues, such as recidivism and alternative sentencing, have been adequately reviewed and dismissed by the court of first instance with legally correct and coherent arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism exclusion review alternative sentencing application Court of Cassazione merits already decided motivi di cassazione sostituzione dei motivi recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRA ANTONIO nato a AVERSA il 26/09/1979 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Guerra avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in relazione alla rivendicata esclusione della recidiva e alla mancata applicazione della pena sostitutiva replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, motivazioni che rendono le relative valutazioni di merito non censurabili in questa sede, rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle arnmende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.