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Ordinanza — n. 5583/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic lack of reasoning and unsupported recidivism claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5583/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Di Marco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant alleged a lack of reasoning regarding his responsibility and a violation of procedural norms, but the court found these complaints generic and unsupported by the record. The decision was based on the finding that the lower court's judgment was logically coherent and that the appellant's arguments against recidivism were incongruent with the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it complains of a lack of reasoning in generic terms when the contested decision demonstrates a linear and coherent logical structure, or if it raises procedural violations clearly refuted by the case file.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic lack of reasoning recidivism exclusion procedural violation Court of Cassazione criminal procedure code court costs and fine recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARCO GIUSEPPE nato a PALERMO il 12/09/1975 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Di Marco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per verso lamenta in termini assolutamente generici un asserito difetto di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente, vizio che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, nonché a violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali, per altro verso sollecita l'esclusione della recidiva in termini manifestamente inconferenti oltre che del tutto privi di confronto critico con le valutazioni sul punto rese dalla decisione gravata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.