Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5582/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5582/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5582/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONAURIO DIEGO nato a NAPOLI il 09/05/1985 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Diego Buonaurio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo repl'ica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito - nel riscontrare la responsabilità del ricorrente alla luce del relativo contributo concorsuale dallo stesso offerto-, con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano); il secondo motivo introduce per la prima volta il tema della applicabilità di una pena sostitutiva, non sollecitata con l'appello né nel corso del giudizio di secondo grado e in ogni caso genericamente addotta quanto agli elementi in atto, preternnessi dai giudici del merito, utili a sostenere il giudizio prognostico sotteso alla rivendicata applicazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5582/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione sostituzione dei motivi sanzione sostitutiva motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONAURIO DIEGO nato a NAPOLI il 09/05/1985 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Diego Buonaurio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo repl'ica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito - nel riscontrare la responsabilità del ricorrente alla luce del relativo contributo concorsuale dallo stesso offerto-, con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano); il secondo motivo introduce per la prima volta il tema della applicabilità di una pena sostitutiva, non sollecitata con l'appello né nel corso del giudizio di secondo grado e in ogni caso genericamente addotta quanto agli elementi in atto, preternnessi dai giudici del merito, utili a sostenere il giudizio prognostico sotteso alla rivendicata applicazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.