Ordinanza — n. 5582/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONAURIO DIEGO nato a NAPOLI il 09/05/1985 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Diego Buonaurio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo repl'ica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito - nel riscontrare la responsabilità del ricorrente alla luce del relativo contributo concorsuale dallo stesso offerto-, con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano); il secondo motivo introduce per la prima volta il tema della applicabilità di una pena sostitutiva, non sollecitata con l'appello né nel corso del giudizio di secondo grado e in ogni caso genericamente addotta quanto agli elementi in atto, preternnessi dai giudici del merito, utili a sostenere il giudizio prognostico sotteso alla rivendicata applicazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5582/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONAURIO DIEGO nato a NAPOLI il 09/05/1985 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Diego Buonaurio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo repl'ica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito - nel riscontrare la responsabilità del ricorrente alla luce del relativo contributo concorsuale dallo stesso offerto-, con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano); il secondo motivo introduce per la prima volta il tema della applicabilità di una pena sostitutiva, non sollecitata con l'appello né nel corso del giudizio di secondo grado e in ogni caso genericamente addotta quanto agli elementi in atto, preternnessi dai giudici del merito, utili a sostenere il giudizio prognostico sotteso alla rivendicata applicazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.