Criminal appeal dismissed as inadmissible because the equivalence argument was already sufficiently addressed by the lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Jessica Miceli inadmissible, ordering her to pay the costs. The sole ground raised concerned the equivalence between generic and recidivist crimes, which the court found had already been thoroughly examined and justified by the Court of Appeal of Palermo. Consequently, the lower court's decision on this specific issue was deemed non-censurable and the appeal was rejected without reaching the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 99 comma 4 cp; Art. 69 comma 4 cp: An appeal is inadmissible if the only ground raised concerns an issue already sufficiently addressed and non-censurable by the lower court's reasoned decision, even if statutory impediments exist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICELI JESSICA nato a REGGIO EMILIA il 02/07/1995 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDIJSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Jessica Miceli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo prospettato attiene al giudizio di ritenuta equivalenza nel bilanciamento tra generiche e recidiva, argomento che, anche a prescindere dall'assorbente impedimento di cui al combinato disposto di cui agli artt. 99 comma 4 e 69 comma 4 cp, risulta affrontato e superato dalla decisione gravata con motivazione sufficiente e non illogica all'esito di un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il' ricorrente al Ipagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.