Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5580/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as manifestly unfounded due to contradictory arguments and lack of procedural standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5580/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Martucci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated articles 516, 521, and 522 of the Criminal Procedure Code regarding the specificity of the charge and the correlation between the accusation and the judgment. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the appellant's own defense admitted the restrictive measure was valid and absorbed by a definitive order, rendering the procedural objections contradictory and irrelevant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 181, comma 3 c.p.p.; Art. 516, 521, 522 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the sole ground of criticism is manifestly unfounded due to contradictory reasoning or because the alleged violation of procedural rules is not susceptible of relief in the appellate stage.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded contradictory arguments procedural standing Criminal Procedure Code restrictive measures court costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
656, comma 10, cpp, siccome deve ritenersi in linea con le stese indicazioni difensive) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 181, comma 3 c.p.p.
Art. 516 c.p.p.
Art. 521 c.p.p.
Art. 522 c.p.p.
Art. 656, comma 10 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
656, comma 10, cpp, siccome deve ritenersi in linea con le stese indicazioni difensive) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTUCCI FRANCESCO nato a CASERTA il 08/04/1991 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Martucci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo di censura, con il quale si lamenta l'asserita violazione degli artt. 516, 521 e 522 cpp è manifestamente infondato non solo per la contraddittorietà dell'argomentare esposto a fondamento della censura ( laddove viene fatto riferimento ad una asserita genericità e indeterminatezza del capo di imputazione, distonica rispetto al dato normativo evocato in rubrica e non più suscettibile di rilievo in appello se non prospettata, come nella specie, entro il termine ultimo di cui al comma 3 dell'art. 181 cpp), ma anche per la manifesta inconferenza dell'assunto, disvelata dal portato delle difese ( laddove si ritenga che la contestazione riguardi il difetto di correlazione tra accusa e sentenza per la diversità del fatto a giudizio, la tesi è all'evidenza smentita dalla piena consapevolezza, in capo al ricorrente, del vincolo restrittivo violato con la condotta a giudizio, puntualmente descritta nell'imputazione e coerentemente valorizzata dai giudici del merito, non rilevando al fine, nell'ottica del puntuale esercizio delle relative prerogative difensive,, che il titolo cautelare indicato nella contestazione non fosse più efficace, alla data della condotta, perché, come nella specie, assorbito da quello definitivo con continuità della restrizione domiciliare ai sensi dell'art. 656, comma 10, cpp, siccome deve ritenersi in linea con le stese indicazioni difensive) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.