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Ordinanza — n. 5579/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because it concerns the determination of punitive treatment rather than substantive conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5579/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that it pertained to the determination of punitive treatment rather than the conviction itself. Although the lower court's decision was well-motivated and adequately addressed the defense's arguments, the procedural defect regarding the subject matter precluded any review of the merits. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals concerning the determination of punitive treatment are inadmissible as they do not challenge the substantive conviction or sentence, but rather the ancillary measures imposed on the convicted person.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility determination of punitive treatment substantive conviction review procedural defect appeal Cassazione ordinanza attenuazione della pena motivazione nel merito pluralità di motivazioni

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIO STEFANO nato a NAPOLI il 29/03/1975 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; A letto il ricorso proposto nell'interesse di Stefano Riccio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente alla determinazione del trattamento punitivo ( senza riferire, in contrasto con il tenore letterale della rubrica, l'argomentare della doglianza alle generiche, già riconosciute in primo grado) benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.