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Ordinanza — n. 5578/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and article references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5578/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Visconti inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the grievances lacked precise legal justifications and failed to cite relevant sections of the appealed judgment. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not precisely stated with legal justifications and do not include congruent references to the motivation of the contested act.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal grounds Article 616 c.p.p. procedural requirements specific legal justifications congruent references procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCONTI PIETRO nato a PALERMO il 30/11/1994 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDIJSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Pietro Visconti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure proposte sono prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che le giustificano e dei correlal:i congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.