Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to non-allowed alternative interpretation of evidence and lack of specific procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not comply with the requirements for a legality review. The appellant argued against the characterization of resistance and the causal link between injuries and the punished conduct, claiming an impermissible alternative reading of partial witness testimony. The court rejected these claims, noting the lower court's evidence assessment was logically consistent with the crime's subjective elements and free from manifest procedural flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that appeals in legality proceedings are inadmissible when they rely on non-allowed alternative interpretations of evidence or lack specific, identified procedural errors, requiring a review limited to manifest incongruities rather than re-evaluating the merits of the case.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MICCO FELICE nato a MILANO il 03/09/1983 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTCi PATERNO' RADDIJSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Felice Di Micco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché nel contrastare la configurabilità della resistenza e l'assenza del nesso teleologico tra le lesioni di cui al capo c) e la condotta sanzionata ai sensi dell'ari: 337 cp muove da una non consentita alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (non può ritenersi tale quella addotta in relazione alla dposizione del teste Lorusso, trascritta in modo parziale e, nei tratti riportati, priva di valenza decisiva a supporto dell'assunto difensivo) e ciò a fronte di una lettura delle acquisizioni probatorie che appare di contro immune manifeste incongruenze logiche, coerente ai tratti costitutivi del reato contestato anche con riguardo all'elemento soggettivo, vagliato e confermato all'esito di una adeguata disamina delle doglianze difensive; l'ultimo motivo di ricorso attiene alla misura del trattamento punitivo, contrastato in termini di manifesta infondatezza perché anche in parte qua la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 202