Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5576/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic legal grounds and new trial issues in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5576/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Agostino Tamburrano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the first ground as too generic, lacking specific legal arguments, and dismissed the second ground for introducing a new trial issue regarding Article 131 bis of the Penal Code. Since cassation reviews only legal errors, the court cannot examine new factual questions or apply unproposed legal theories at this stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 364, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal grounds; new issues of fact or unproposed legal theories cannot be raised for the first time in this stage.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal cassation procedural rules new trial issues generic legal grounds Article 131 bis Penal Code reato grave di stupefacenti motivazione inadeguata delle censure costituzionali abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 364, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMBURRANO AGOSTINO nato a CANOSA DI PUGLIA il 04/06/1987 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; _ letto il ricorso proposto nell'interesse di Agostino Tamburrano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo motivo, diretto a contrastare la tenuta motivazionale della decisione gravata in relazione al giudizio di responsabilità e alla mancata individuazione di ragioni di proscioglimento destinate a giustificare l'applicazione dell'ad 129 cpp è genericamente addotto perché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato mentre il secondo motivo introduce un tema di giudizio - l'applicabilità dell'art. 131 bis cp-, non prospettato con i motivi (o nel corso del giudizio) di appello ( pur potendo la difesa agire in tal senso trattandosi di fattispecie, quella di cui al comma 5 dell'art 73 TUS, compatibile con la detta disposizione pur nel suo tenore vigente anteriore alla novella entrata in vigore il 30 dicembre 2023), che non può essere proposto per la prima volta in sede di legittimità, ancor più quando presupponga, come nella specie, verifiche in fatto non consentite a questa Corte; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.