Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of new grounds and correct first-instance reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments raised were already fully examined and rejected by the lower courts with legally sound reasoning. The appellant challenged the conviction for drug possession, but the first instance correctly excluded the more serious charge under Article 73, paragraph 5 of the Tuscan Law by conducting a comprehensive evaluation of the specific circumstances and the quantity of drugs involved. Consequently, the court found no grounds for intervention, ruling that the lower judgment was immune from criticism and ordering the appellant to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73 comma 5 L. 10/1992: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely repetitions of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning and factual assessment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZO ALESSANDRO nato a MILANO il 24/02/1976 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDIJSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Manzo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, sia con riferimento alla qualificazione data alla condotta (resa escludendo quella di cui all'art. 73 comma 5 Tus alla luce di una puntuale e complessiva valutazione dei tratti costitutivi della fattispecie in questione, dando altresì coerente e decisivo rilievo ai proflili qualitativi e quantitativi della sostanza detenuta, nel caso dotati di assoluto rilievo), sia nel giustificare il diniego delle generiche, motivato in modo lienare e puntuale così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.