Criminal appeal dismissed as inadmissible due to prior merits review of the same legal issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the contested legal issues had already been thoroughly examined and rejected by the lower court on correct legal grounds. The appellant argued that Article 131 bis of the Code of Criminal Procedure was inapplicable based on the objective nature of the conduct, but the appellate court had already addressed this substantive argument during the merits phase. Consequently, the court ruled that no new grounds for review existed, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised were already adequately examined and rejected by the court of first instance on legally correct arguments during the merits proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAO ATANASIO nato a PALERMO il 08/07/1983 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDIJSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Atanasio Rao avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto ai portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche ( in particolare negando l'applicabilità dell'art 131 bis facendo leva sul tenore oggettivi della condotta, ritenuto incompatibile alla disposizione reclamata dal ricorso con valutazione di merito che si sottrae, per quanto già evidenziato, a censure prospettabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.