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Ordinanza — n. 5571/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against confiscation of illicit funds as generic and unsupported by evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5571/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the confiscation of funds found in his possession, arguing a lack of proper reasoning and alternative fact evaluations. The court rejected these claims as generic and unfounded, noting the lower court's specific motivation regarding the illicit origin of the money and the mandatory nature of confiscation under the relevant law.

Regesto Legislator

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Art. 85-bis d.P.R. 309/1990; The appeal against confiscation of assets derived from crime is inadmissible if the grounds are generic, manifestly unfounded, or merely repeat the lower court's explicit reasoning without substantive challenge.

Parole chiave

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confiscation of illicit funds inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded DPR 309/1990 violation of law court costs confisca dei beni

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Aboulkacem; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Rilevato che nei confronti del ricorrente è stata emessa sentenza di applicazione pena - anni quattro di reclusione ed euro 17.700,00 di multa- per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990;
Art. 85-bis d.P.R. 309/1990
art. 85-bis d.P.R. 309/1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOULKACEM ZOUBAIR nato il 01/09/1997 avverso la sentenza del 27/06/2023 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Z. Aboulkacem; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Rilevato che nei confronti del ricorrente è stata emessa sentenza di applicazione pena - anni quattro di reclusione ed euro 17.700,00 di multa- per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990;

Ritenuto che il motivo di ricorso sulla confisca della somma di denaro trovata nella sua disponibilità, è generico e manifestamente infondato poiché la misura di sicurezza applicata è stata oggetto di specifica ed adeguata motivazione, incentrata sulla provenienza della somma dall'attività illecita oggetto dell'accertamento e mancata dimostrazione di lecita provenienza; che, pertanto, è generico e manifestamente infondato il motivo di ricorso, relativo alla denuncia del vizio di motivazione che maschera la valutazione alternativa delle circostanze di fatto poste a base del giudizio espresso dal giudice di merito, e, di conseguenza manifestamente infondato anche il vizio di violazione di legge, anche tenuto conto che l'art. 85-bis d.P.R. 309/1990 è norma meramente ricognitiva della obbligatorietà della confisca di res provenienti da reato Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Consigliere re atore Il P