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Ordinanza — n. 5570/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic evasion charges lacking specific legal grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5570/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Abdou El Gani, challenged a second-instance conviction for tax evasion, arguing for acquittal based on Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these arguments as generic and merely assertive, finding no specific legal basis to support the claim in a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Appeals in review of legality must be specific and grounded in law, not generic assertions of elements for acquittal.

Parole chiave

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appeal inadmissibility tax evasion charges review of legality generic arguments procedural code allontanamento malgrado rischio di persecuzione domanda d'asilo di cittadino nigeriano inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENCHRIFA ABDOU EL GANI nato a LEGNANO il 14/05/1996 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di B.A. El Gani; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di elementi idonei a fondare il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. del tutto genericamente invocato con il ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 19 gennaio 2024 Il Consigliere/relat re Il Preside te