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Ordinanza — n. 5569/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against conviction for obstructing police identification as generic and inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5569/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luca Lanzoni's appeal against his conviction for obstructing police identification inadmissible. Lanzoni argued that his acquittal on other charges precluded the finding of guilt for the specific act of resisting identification, but the lower court found the crime complete during the ongoing verbalization process. The Court rejected these generic assertions, ruling that the procedural requirements for such appeals were not met.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against conviction for obstructing official acts are inadmissible if they merely assert the existence of defects in reasoning without specific grounds, as the completion of an official act like identification includes the entire verbalization process.

Parole chiave

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obstructing official acts police identification inadmissible appeal generic assertions criminal conviction minaccia contro le autorità rinuncia al dibattimento orale minaccia all'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 337 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 13465 del 23/02/2023
Sez. 6, n. 13465 del 23/02/2023, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZONI LUCA nato a MIGLIARO il 21/01/1965 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Luca Lanzoni; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di configurabilità del reato poiché la intervenuta assoluzione dai reati di cui agli artt. 651 e 341- bis cod. pen., che più precisamente descrivevano nel capo di imputazione le concrete circostanze del fatto, non preclude la individuazione dell'atto di ufficio in corso di svolgimento e al quale il ricorrente si era opposto con parole minacciose verso il verbalizzante, cioè la sua identificazione per ragioni connesse alla tutela della pubblica sicurezza.

La Corte di merito, esaminando le stesse deduzioni oggi proposte con il ricorso, ha ricostruito i fatti e ritenuto sussistente il reato sottolineando come il compimento dell'atto di ufficio presuppone una contemporaneità tra la resistenza e l'atto che non si esaurisce nell'istante in cui quest'ultimo si perfeziona, ma ricomprende necessariamente anche le fasi immediatamente precedenti e successive, purché direttamente funzionali alla completezza dello stesso: così, in tema di identificazione, rileva l'operazione di verbalizzazione che non si esaurisce con la mera pregressa conoscenza della persona da parte degli agenti (cfr.

Sez. 6, n. 13465 del 23/02/2023, Rv. 284574); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così