Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence for theft committed in sequence with another crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Michele Loffredo inadmissible regarding the excessive sentence claim. The appellant argued for a reduction below the statutory minimum, but the Court of Appeal had already rejected this by valuing the theft's gravity due to its sequential commission and the defendant's negative personality profile with prior criminal records. Consequently, the Court upheld the original judgment, finding the appeal's arguments manifestly unfounded and ordering the payment of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The appeal alleging excessive punishment for theft committed in sequence with another crime is inadmissible when the lower court correctly valued the gravity of the fact and the defendant's negative personality.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOFFREDO MICHELE nato a NAPOLI il 08/12/1980 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di M. Loffredo; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia l'eccessività della pena in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
è manifestamente infondato a stregua delle corrette argomentazioni con le quali la Corte ha disatteso la richiesta di riduzione della pena, determinata in misura leggermente superiore al minimo edittale, valorizzando la gravità del fatto, perché commesso in sequenza rispetto al reato di furto, e la negativa personalità dell'imputato, gravato di precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consiglier r -r)latore . Il Presi te