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Ordinanza — n. 5566/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5566/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5566/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO ALFREDO nato a BOSCOTRECASE il 04/02/1971 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Alfredo Pagano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello sulla ritenuta sussistenza della recidiva, giustificato, senza cadute logiche, richiamando i precedenti del ricorrente e la permanenza della pericolosità sociale, ad onta delle pregresse condanne e connessi periodi di detenzione che non sono valsi ad infrenarne la insofferenza verso il rispetto dei provvedimenti giurisdizionali;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 5566/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello sulla ritenuta sussistenza della recidiva, giustificato, senza cadute logiche, richiamando i precedenti del ricorrente e la permanenza della pericolosità sociale, ad onta delle pregresse condanne e connessi periodi di detenzione che non sono valsi ad infrenarne la insofferenza verso il rispetto dei provvedimenti giurisdizionali;

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione recidiva nell'infrazione motivi soggettivi successivi alla fuga allontanamento nonostante motivi di salute adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO ALFREDO nato a BOSCOTRECASE il 04/02/1971 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Alfredo Pagano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello sulla ritenuta sussistenza della recidiva, giustificato, senza cadute logiche, richiamando i precedenti del ricorrente e la permanenza della pericolosità sociale, ad onta delle pregresse condanne e connessi periodi di detenzione che non sono valsi ad infrenarne la insofferenza verso il rispetto dei provvedimenti giurisdizionali;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigli re relatore Il Presid