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Ordinanza — n. 5564/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5564/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5564/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAIUTO MARCO nato a NAPOLI il 29/05/1976 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Marco Buonaiuto; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 5564/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello.

Parole chiave

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evasione all'obbligo di contribuzione attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni pecuniarie traffico aggravato di stupefacenti esenzione dall'autorizzazione d'intesa

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAIUTO MARCO nato a NAPOLI il 29/05/1976 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Marco Buonaiuto; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello.

I proposti motivi, relativi alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, involgono, infatti, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche valorizzandone i precedenti non solo per reato specifico ma anche in materia di stupefacenti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere/ ore Il Pr