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Ordinanza — n. 5562/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reviewing merit issues on criminal conduct and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5562/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not permitted in a legality proceeding. The appellant challenged a lower court's decision regarding the conviction for obstructing police officers and the denial of general mitigating circumstances based on his criminal record. The court ruled that these substantive issues, including the nature of the threat and the assessment of recidivism, were already fully examined and resolved by the judges of fact with correct legal arguments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in legality proceedings cannot review substantive issues regarding the configuration of criminal conduct or the exercise of the judge's discretion on mitigating circumstances, as these were already adequately assessed by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
legality proceeding criminal appeal inadmissible appeal merit review mitigating circumstances obstruction of justice recidivism assessment minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVOLETTO GAETANO nato a NAPOLI il 30/05/1968 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Gaetano Avoletto; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito sulla configurabilità nella condotta tenuta dall'imputato del reato di cui all'art. 337 cod. pen., condotta affatto risoltasi in una forma di disprezzo ma adeguatamente assistita da dolo e consistita in una minaccia verbale, precisamente descritta nel capo di imputazione, rafforzata brandendo il casco all'indirizzo degli agenti che stavano svolgendo accertamenti dopo una colluttazione che aveva coinvolto un congiunto dell'imputato e idonea ad ostacolare le attività in corso;

Considerato, altresì, che il diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando i precedenti penali dell'imputato, si sottrae a rilievi in sede di legittimità, che potrebbero rilevare solo o come vizi di motivazione o come vizio di legge per effetto della erronea applicazione della legge penale, dal momento che il giudice del merito ha fatto riferimento, ai fini dell'esercizio del potere discrezionale che gli è riconosciuto, ad elementi significativi della personalità e ritenendo recessivi ulteriori elementi allegati dalla difesa e, quanto alla recidiva, ha esaminato la maggiore e attuale pericolosità dell'imputato valorizzando, quale fattore criminogeno, i reiterati precedenti e il mancato effetto dissuasivo delle condanne;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Co