Cassation court dismisses appeal for generic evasion arguments ignoring prior recidivism and intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the lower court had already emphasized the appellant's heavy recidivism and the intense intent shown by fleeing and becoming untraceable. The court rejected the appeal because the arguments were too general and failed to address the specific facts regarding the appellant's prior record and criminal intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in facts; generic arguments regarding mitigating circumstances are inadmissible when the lower court has already properly weighed recidivism and the intensity of criminal intent.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARDHA ROBERT nato il 16/01/1985 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di R. Dardha; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati in relazione alla omessa applicazione, con prevalenza sulla recidiva, delle circostanze attenuanti generiche: le argomentazioni difensive si scontrano, infatti, con la motivazione della sentenza impugnata che, invece, ha valorizzato, ai fini del diniego non solo la "pesante recidiva che grava sull'imputato" ma anche l'intensità del dolo che ne ha sorretto la condotta essendosi allontanato dal domicilio per alcuni giorni, rendendosi irreperibile;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consiglieri re tore Il Presi n