Criminal appeal dismissed for excessive sentence regarding aggravated assault with disproportionate threat during train document check.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, rejecting the claim of excessive sentencing for aggravated assault. The appellant argued for a lighter penalty, but the court upheld the original judgment by emphasizing the defendant's aggressive behavior, including brandishing a glass bottle during a train document check, and his prior criminal record. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: The appeal challenging the excessive nature of the sentence is inadmissible when the conviction is based on a crime committed with disproportionate aggression and the defendant bears a negative personality profile with prior convictions.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIGBOGUN HENRY OSAZE nato il 22/10/1982 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A.H. Osaze; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia l'eccessività della pena in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
è manifestamente infondato a stregua delle corrette argomentazioni con le quali la Corte ha disatteso la richiesta di riduzione della pena, determinata in misura leggermente superiore al minimo edittale, valorizzando la gravità del fatto, perché commesso in un crescendo di aggressività, con minaccia sproporzionata alle circostanze concrete e all'occasione del controllo (la richiesta dei documenti di viaggio a bordo di un treno, brandendo una bottiglia di vetro contro il verbalizzante) e la negativa personalità dell'imputato, gravato di precedenti penali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere rel tore Il Presi