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Ordinanza — n. 5559/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual contrast to the lower court's reasoned decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5559/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Antonino Giuseppe Catalano inadmissible. The appellant argued against the Palermo Court of Appeal's refusal to recognize certain generic elements, claiming the lower court's evaluation was flawed. The court rejected this, finding the appeal's grounds were too generic and failed to specifically contradict the sufficient and logical reasoning provided by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically demonstrate a contradiction with the lower court's sufficiently motivated decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specific contrast sufficient motivation cassation procedure attenuazione della pena difesa contro le pratiche commerciali illecite prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO ANTONINO GIUSEPPE nato a MARSALA il 12/07/1976 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Giuseppe Catalano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta in termini del tutto generici e aspecifici la sentenza impugnata in relazione al mancato riconoscimento delle generiche quando per contro la relativa valutazione appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.