Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5558/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and generic lack of motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5558/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Davide Adimino and Giuseppe Ambrogio inadmissible. The court found the first ground raised by Ambrogio manifestly unfounded because the lower court's valuation on nullity and procedural delay was fully shared, noting the delay in raising the interrogation violation issue. Additionally, Ambrogio's second ground was rejected for being too generic, as the appealed decision was logically coherent and thoroughly examined the elements of the crime under Article 336 of the Penal Code. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible when the grounds are manifestly unfounded due to the lower court's correct valuation or when the criticism lacks precision and reduces to generic assertions of defects without specific argumentation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals manifestly unfounded grounds generic lack of motivation procedural delay Article 336 Penal Code procedural costs Cassation review ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 415 bis c.p.p.
Art. 336 c.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ADIMINO DAVIDE nato a PALERMO il 08/02/1990 AMBROGIO GIUSEPPE nato a PALERMO il 18/02/1997 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Davide Adimino e Giuseppe Ambrogio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibile perché il primo motivo prospettato nell'interesse di Giuseppe Ambrogio deve ritenersi manifestamente infondato attesa la piena condivisibilità delle valutazioni spese dalla Corte del merito nel negare profili di nullità invalidanti il decreto di citazione in primo grado e a caduta la tardività della dedotta violazione inerente al mancato espletamento dell'interrogatorio in violazione del disposto di cui all'art. 415 bis, non dedotta alla prima udienza e solo con l'appello ( e ciò anche prescindendo dalle pur assorbenti considerazioni spese sulla mancata dimostrazione delle situazioni legittimanti in fatto l'addotta violazione) mentre il secondo motivo del medesimo ricorso appare connotato da inaccettabile genericità perchè si risolve in asseriti difetti, contraddittorietà e palesi illogicità della motivazione non meglio precisate quando di contro la lettura del provvedimento impugnato da atto di un argomentare puntuale, connotato da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, diretto a riscontrare, senza errori in diritto i tratti costitutivi del reato ex art 336 cp ascritto ai due imputati, anche con riguardo al portato materiale e alla finalizzazione oppositiva delle ( diverse) condotte dagli stessi realizzate prima del compimento dell'atto di ufficio da parte del soggetto qualificato, così da rendere manifestamente infondata anche l'unica cesura prospettata dal ricorso di Davide Adimino; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2