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Ordinanza — n. 5552/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to prior merits review and lack of necessity defense. The court rejected the claim for necessity and the application of Article 131-bis CP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5552/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the substantive issues were already fully examined and rejected by the lower court with legally sound reasoning. The appellant argued for the state of necessity and the applicability of Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the objective conduct and intent incompatible with these defenses. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassazione holds that an appeal is inadmissible when the merits have been previously and adequately reviewed by the lower courts with correct legal arguments, rendering further review in the interest of legal certainty unnecessary.

Parole chiave

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inadmissible appeal state of necessity Article 131-bis CP prior merits review legal certainty principle stato di bisogno caso di rigore economico bisogni fondamentali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMPOESU VASILE CONSTANTIN nato il 08/02/1992 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Cimpoesu Vasile Costantin avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nell'escludere la ricorrenza nella specie del rivendicato stato di necessità ( si vedano le puntuali considerazioni spese dal quarto capoverso di pagina 3) e, per altro verso, nel negare le generiche e l'applicabilità dell'art. 131 bis cp alla luce del tenore oggettivo della condotta e della intensità del dolo riscontrati in termini coerentemente ritenuti incompatibili alla disposizione reclamata dal ricorso con valutazione di merito che si sottrae, per quanto già evidenziato, a censure prospettabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.