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Ordinanza — n. 5551/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetitive arguments already properly examined by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5551/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Leonida Casartelli inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The defense argued for the continuation of a specific legal institution, but the lower court had already addressed these points with legally sound reasoning. The Supreme Court found the arguments repetitive and correctly rejected them, rendering the lower court's judgment non-censurable.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it raises issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance with legally correct arguments, making the judgment non-censurable.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments continuation institution non-censurable judgment procedural costs fine reiterazione di reati penali reato continuato ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASARTELLI LEONIDA nato a BRINDISI il 31/07/1974 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Leonida Casartelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti rispetto all'istituto della continuazione rivendicata dalla difesa, esclusa all'esito di una puntuale disamina delle doglianze difensive e in linea con le situazioni in fatto fotografate dalle emergenze acquisite così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.