Cassation court dismisses appeal on defamation as lower court correctly rejected calumny and non-prosecution grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision was legally sound and free from logical inconsistencies. The appellant alleged calumny against the defendant, but the appellate court had already thoroughly examined and rejected these claims based on the intensity of the intent and the gravity of the conduct. Consequently, the court affirmed the lower court's judgment and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court has already adequately examined and dismissed the same grounds with legally correct arguments, rendering the higher court's review unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIORIELLO DOMENICO nato a ISERNIA il 29/02/1988 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Prioriello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel ritenere configurabile la calunnia ascritta al ricorrente ( sottolineando anche l'indifferenza al fine dell'archiviazione disposta nel procedimento instaurato ai danni del soggetto calunniato) e nel negare l'applicabilità sia delle generiche che della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp alla luce della intensità del dolo e della gravità della condotta, aspetti coerentemente ritenuti ostativi con considerazioni che rendono il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.