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Ordinanza — n. 5549/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of logical motivation regarding punitive treatment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5549/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Tor Austine Therile inadmissible. Although the lower court's sentence contained sufficient and non-illogical reasoning regarding the defendant's defense, the court found a lack of logical motivation concerning the punitive treatment applied. Consequently, the conviction was upheld because the imposed detention penalty matched the statutory minimum.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 355 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the challenged judgment, despite having adequate examination of defenses, lacks logical motivation regarding the punitive treatment, rendering the substantive judgment unchallengeable in this instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of logical motivation punitive treatment statutory minimum penalty Cassazione ordinanza motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 355 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOR AUSTINE THERILE nato il 20/04/1986 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Tor Austine Therile avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta la tenuta motivazionale della sentenza gravata in relazione al trattamento punitivo benché la stessa risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede, vieppiù considerando che la pena detentiva applicata risulta attestata nel minimo edittale all'uopo previsto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.