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Ordinanza — n. 5547/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded grounds regarding criminal evasion charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5547/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Laura Savaia inadmissible for being generic and manifestly unfounded. The appellant argued against the lower court's finding of criminal evasion, but the court noted that the appellate judgment had already thoroughly examined the evidence and rejected the defense of necessity. Consequently, the court ruled that factual evaluations regarding the defendant's conduct are not subject to re-evaluation at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and manifestly unfounded, particularly when they merely assert conclusions without challenging the factual basis already established by the appellate court.

Parole chiave

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criminal evasion charges inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded factual evaluation criminal liability appellate review allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Anche il motivo di ricorso sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato tenuto conto che nel presente procedimento sono contestate due condotte di evasione, che si sommano a precedente condanna per lo stesso reato.
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Anche il motivo di ricorso sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVAIA LAURA nato il 11/03/1995 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di L. Savaia; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi che si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con la motivazione della sentenza di appello, logicamente ineccepibile, che ha diffusamente esaminato le risultanze probatorie che deponevano per la responsabilità dell'imputata in relazione al delitto di evasione (art. 385 cod. pen.) escludendo la ricorrenza dello stato di necessità dedotto dall'imputata sul rilievo che le circostanze di fatto che ne costituivano il fondamento non erano state comprovate.

Si tratta, pertanto, di valutazioni in fatto, relative alla ricostruzione della condotta materiale, non suscettibili di rivalutazione in questa sede, perché logicamente valutate. Generico il motivo sull'asserita incapacità dell'imputata, proposto solo con l'odierno ricorso, e fondato sulle risultanze di perizia svolta in altro procedimento. Anche il motivo di ricorso sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato tenuto conto che nel presente procedimento sono contestate due condotte di evasione, che si sommano a precedente condanna per lo stesso reato.

La pena è stata determinata nel minimo — ed è pertanto manifestamente infondato il motivo che ne denuncia la eccessività- e non sono suscettibili di censura le argomentazioni alla stregua delle quali si è denegata l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (i precedenti penali e le modalità dei fatti perché, in occasione del primo controllo, l'imputato si dava alla fuga); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere latore D E POSITATA IN CA F1,1.11ZIA Il PresfLlente