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Ordinanza — n. 5545/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible for lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5545/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Da Graca Gomes Emiliano inadmissible. The appellant argued against the lower court's conviction for violence against police officers, claiming generic defects in the reasoning regarding the crime's constitution. The court rejected these arguments, noting that the trial court had already factually reconstructed the events and correctly identified the violent conduct as distinct from mere threats.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in cassation must be specific and precise; generic assertions regarding the existence of defects in the reasoning of the lower court on the constitution of the crime are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds violence against police cassation procedure specificity requirement violenza o minaccia contro le autorità pubblica istigazione a delinquere minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DA GRACA GOMES EMILIANO nato a ROMA il 26/09/1982 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Da Graca Gomes Emiliano; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di configurabilità del reato e corretta qualificazione dei fatti.

La Corte di merito, esaminando le stesse deduzioni oggi proposte con il ricorso, ha ricostruito i fatti e ritenuto sussistente il reato evidenziando la condotta violenta e oppositiva dell'imputato che sferrava calci agli agenti e, quindi, una condotta non sussumibile nella minaccia di compiere atti autolesionistici e, poi, denunciare gli agenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il