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Ordinanza — n. 5543/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on criminal conviction for tax fraud, citing inadmissibility of defense arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5543/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Stefano Busechian inadmissible regarding his conviction for the crime defined in Article 337 of the Penal Code. The defense argued that the court's assessment of evidence, including police annotations and witness testimonies, constituted a merits evaluation rather than a legal review. The court rejected this, stating that the defense's criticisms were already adequately evaluated and that the decision on alternative sentencing was a discretionary act based on the defendant's lack of socialization potential.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Defense arguments regarding the evaluation of evidence and the discretion in applying alternative sentencing are inadmissible in cassation if the lower court has already provided adequate reasoning and the appeal requests a merits review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility tax fraud conviction alternative sentencing discretion evidence evaluation review Cassation procedural limits pena detentiva sostitutiva ricusazione del pubblico ministero reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 95 del d. Igs. n. 150 del 2022
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSECHIAN STEFANO nato a TRIESTE il 26/07/1964 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Stefano Busechian; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di censure adeguatamente valutate, e risolte facendo corretta applicazione di criteri della valutazione della prova costituita dall'annotazione di polizia giudiziaria e dalle deposizioni rese da Di Gennaro, Pellaschiar e Blason: a fronte di tale ricostruzione dei fatti e delle loro concrete modalità di svolgimento le censure difensive si risolvono nella richiesta di una valutazione di merito e alternativa delle risultanze di prova, preclusa al giudice di legittimità; manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso sulla mancata applicazione della pena sostitutiva, come modificata per effetto dell'art. 95 del d.

Igs. n. 150 del 2022. La sostituzione della pena breve non è frutto di un automatismo, in ragione della entità di quella irrogata, ma della valutazione discrezionale del giudice che, nel caso in esame, ha motivato la mancata sostituzione (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata) ritenendola inidonea "a consentire la risocializzazione dell'imputato, che ha ampiamente manifestato la sua intolleranza alle regole dell'autorità e incapacità di tenere conto delle esigenze di sicurezza proprie dei consociati"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere latore