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Ordinanza — n. 5542/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5542/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Fabio Zavanella's appeal inadmissible for being based on generic and unfounded arguments. Zavanella challenged the appellate court's decision regarding the use of an interrogation transcript and the evaluation of evidence for tax crimes, but the court found his claims to be mere suppositions rather than new facts. Consequently, the appeal was rejected, and Zavanella was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be based on specific grounds; generic challenges to evidence evaluation or requests for re-examination of facts without new elements are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic arguments evidence evaluation tax crimes procedural costs imputazione per reati di stupefacenti responsabilità penale dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990
Il secondo motivo che, in relazione ai vari episodi, contesta la prova di responsabilità per i reati di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAVANELLA FABIO nato a VERONA il 06/10/1965 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Fabio Zavanella dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondati.

In particolare, è generica, al cospetto delle valutazioni espresse dalla Corte sulla utilizzabilità del verbale di interrogatorio reso dal coimputato Bearzatto sulla scorta delle ricerche, anche in campo internazionale, effettuate. E' una mera supposizione, quella svolta con il ricorso, che, in realtà, l'imputato si sarebbe reso irreperibile, vista la condanna subita in primo grado. Il secondo motivo che, in relazione ai vari episodi, contesta la prova di responsabilità per i reati di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990, è generico e volto al riesame delle prove raccolte, di cui viene fornita una lettura atomistica e parcellizzata proponendo, in sostanza, una rivalutazione del compendio probatorio che i giudici del merito, con doppia conforme (in appello la Corte ha solo ridotto la pena), hanno, invece, valutato facendo applicazione di corrette regole di valutazione della prova, esposte con motivazione logica.

Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere relo-tore I