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Ordinanza — n. 5540/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints lack legal merit under Article 336 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5540/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Kuqi Denis inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for threats under Article 336 of the Penal Code, arguing the evidence was insufficiently linked to official duties. The court rejected these arguments as mere factual complaints rather than legal issues, noting the lower court correctly evaluated the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: Appeals consisting solely of factual complaints or alternative assessments of evidence without raising distinct legal questions are inadmissible in the Court of Cassation.

Parole chiave

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Article 336 Penal Code inadmissible appeal factual complaints threats against officials Court of Cassation procedural costs legal merit minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 336 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 1702 del 26/10/2021, Rv. 282434
Sez. 2, n. 1702 del 26/10/2021, Rv. 282434) nella sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUQI DENIS (CUI: 903DOKAF) nato a DURAZZO( ALBANIA) il 20/10/1989 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Kuqi D.; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e genericamente volti a contestare il collegamento tra le frasi minatorie proferite e l'attività istituzionale pretesa dagli agenti (l'annullamento della sanzione amministrativa irrogata), aspetti correttamente valutati alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Sez. 2, n. 1702 del 26/10/2021, Rv. 282434) nella sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consiglier estensore Il Prer e