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Ordinanza — n. 5539/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on drug trafficking conviction citing lack of admissibility for sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5539/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were essentially a re-censure of the first-instance judgment's legal reasoning. The appellant challenged the conviction for drug trafficking, specifically arguing against the quantity-based qualification and the application of alternative sentencing measures. The court ruled that since the appellate court had already correctly addressed these legal arguments, the issues fell outside the scope of admissible cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365, comma 1, n. 2 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds raised are essentially a re-censure of the first-instance judgment's legal reasoning already correctly addressed by the appellate court.

Parole chiave

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drug trafficking conviction quantity-based qualification alternative sentencing measures admissibility of appeal re-censure of reasoning reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 365, comma 1, n. 2 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROSO TERENZIO nato a VICENZA il 24/05/1979 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Maroso Terenzio; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti, e ribaditi con al memoria del 28 dicembre 2023, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: il dato quantitativo (kg. 2,63 di sostanza stupefacente tipo marjuana dalla quale erano ricavabili oltre 1.892 dosi medie), è stato correttamente ritenuto ostativo alla riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990.

Gli ulteriori motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, quello della mancata applicazione del della pena sostitutiva e del beneficio della pena sospesa, rimessi all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione tenuto conto delle concrete modalità del fatto — i giudici del merito hanno sottolineato come l'imputato avesse autoprodotto lo stupefacente, coltivandolo ed era in possesso di semi utilizzabili per future attività illecite -, circostanze rispetto alle quali non sono acquisiti elementi per una positiva valutazione della personalità dell'imputato o elementi (anche successivi, quali il comportamento processuale) suscettibili di valutazione come condotte di rielaborazione critica dell'illecito e, quindi, positivamente apprezzabili per ritenere che l'imputato si asterrà, in futuro, dal commettere ulteriori reati.

Quanto alla pena sostitutiva, con valutazione esente da censure, la Corte ha evidenziato che l'imputato, già in passato, aveva beneficiato dell'omologo istituto senza che ciò avesse costituito un deterrente alla perpetrazione di ulteriori condotte di reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere re