Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5538/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5538/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5538/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAHRON MONIR nato il 11/11/1982 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Monir Bahron; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di "complessivo" trattamento punitivo che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare completa e puntuale con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 5538/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di "complessivo" trattamento punitivo che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare completa e puntuale con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.;

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti revoca della sospensione condizionale remissione della pena sanzioni penali controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAHRON MONIR nato il 11/11/1982 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Monir Bahron; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di "complessivo" trattamento punitivo che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare completa e puntuale con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere r tore Il Presi n