Ordinanza — n. 5538/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAHRON MONIR nato il 11/11/1982 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Monir Bahron; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di "complessivo" trattamento punitivo che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare completa e puntuale con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 5538/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di "complessivo" trattamento punitivo che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare completa e puntuale con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAHRON MONIR nato il 11/11/1982 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Monir Bahron; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di "complessivo" trattamento punitivo che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare completa e puntuale con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere r tore Il Presi n