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Ordinanza — n. 5537/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints lack legal merit in criminal appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5537/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Daniele Sorrentino inadmissible for failing to meet legal requirements. The appellant argued against a conviction for obstruction of justice, but the court found his claims were merely factual complaints already thoroughly examined and rejected by the lower courts. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 372 cod. pen.; Art. 376 cod. pen.: Appeals based solely on factual disputes without legal arguments are inadmissible in criminal proceedings.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility mere factual complaints obstruction of justice Italian Supreme Court legal merit requirement false dichiarazioni sviamento della giustizia perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 372 cod. pen.
Art. 376 cod. pen.
S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
art. 372 cod. pen
art. 376 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO DANIELE nato a TORRE DEL GRECO il 14/10/1992 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Daniele Sorrentino; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso condanna per il reato di cui all'art. 372 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito che hanno compiutamente ricostruito l'elemento psicologico del reato e la insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 376 cod. pen. evidenziando come il diniego dell'imputato fosse stato perdurante anche dopo la lettura dei verbali delle dichiarazioni inizialmente rese; Considerato, altresi, che è irrilevante, stante la inammissibilità del ricorso - e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr.

S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere r ore I