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Ordinanza — n. 5536/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for drug trafficking, rejecting generic mitigation arguments as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5536/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Berardino Sabino inadmissible, ruling that his arguments against the denial of generic mitigating circumstances were generic and unfounded. The appellant contended that the lack of specific mitigating factors violated legal requirements, while the court emphasized the judge's discretion in evaluating the specific modes of commission and intensity of intent. Consequently, the court upheld the lower court's decision, citing the concrete nature of the drug trafficking involving minors as an obstacle to finding lesser offensiveness.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 62 bis cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals against the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible if they are generic and manifestly unfounded, as the assessment of specific modes of commission and intent intensity falls within the discretionary power of the trial judges.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances drug trafficking offense inadmissible appeal judicial discretion lesser offensiveness reato grave di stupefacenti abuso di sostanze pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
pen, le "significative modalità di commissione del fatto e l'intensità del dolo", aspetti ribaditi anche con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen..
art. 131-bis cod. pen
pen, le "significative modalità di commissione del fatto e l'intensità del dolo", aspetti ribaditi anche con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERARDINO SABINO nato a ANDRIA il 22/02/1998 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Berardino Sabino; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati: il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in relazione ad una valutazione ampiamente discrezionale rimessa ai giudici del merito, è stato adeguatamente motivato, senza evidente cadute logiche, richiamando, al cospetto della incensuratezza che ex se non rileva come motivo di applicazione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen, le "significative modalità di commissione del fatto e l'intensità del dolo", aspetti ribaditi anche con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen..

Anche a tale riguardo la Corte ha richiamato elementi (la cessione in pieno pomeriggio di un numero di stupefacenti di natura variegata, con cessioni anche a minori), ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto, aspetto sul quale la modifica introdotta con il d. Igs., n. 150 del 2022 non ha significativamente inciso pur inserendo detto reato nel novero di quelli ai quali è applicabile l'istituto in esame e consentendo di apprezzare anche il comportamento del reo susseguente al reato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 gennaio 2024 Il Consigliere 01 tore Il Pr