Cassation appeal dismissed because partial withdrawal of appeal grounds precludes examination of those specific issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to the partial withdrawal of appeal grounds by the appellant. The appellant argued for liability and fact qualification under Article 73, paragraph 5, of D.P.R. 309/1990, but these claims had been previously abandoned during the appellate proceedings. The court ruled that such a partial renunciation creates a preclusion preventing the examination of those specific heads of appeal, thereby barring their review in the cassation stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; The partial renunciation of appeal grounds determines preclusion against the examination of the heads of appeal subject to such renunciation, making it inadmissible to raise them in a subsequent cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRUZZELLA GIUSEPPE nato a MOLFETTA il 05/07/1990 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Giuseppe Petruzzella; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso per cassazione - in punto di responsabilità e qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 - non sono deducibili con l'impugnazione in sede di legittimità denunciando carenza di motivazione e violazione di legge poiché la rinuncia parziale ai motivi di appello determina la preclusione all'esame dei capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi di appello rinunciati e y<n neppure possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Rv. 278006);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Cons liere rel