Italian court dismisses appeal on drug charges for generic grounds and rejects group use defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being generic and unfounded. The lower court had excluded group use for cessions to Rossi due to shared substance possession and denied it for Ciszewski due to lack of prior agreement. The court upheld these findings, rejecting the claim that the defendant's statements were unusable as they were given in a proper legal capacity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990; Art. 360 c.p.p.: Appeals based on generic and manifestly unfounded grounds are inadmissible, and the exclusion of group use applies when the recipient shares possession or lacks prior agreement with the supplier.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMURO ENZO nato a NAPOLI il 05/03/1986 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; r visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di E. D'Amuro; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Il ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. 309/1990 deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati.
La sentenza impugnata ha valorizzato dati inequivocabili onde escludere che le cessioni a favore di Nicole Rossi, anche se a titolo gratuito, fossero riconducibili nel paradigma dell'uso di gruppo ed ha fatto conseguente corrette affermazione del principio per cui deve essere esclusa in radice, a favore del fornitore, l'ipotesi del "consumo di gruppo" quando questi - come nel caso della Rossi - assuma, insieme con il cessionario, parte della sostanza ceduta, in quanto tale ipotesi comporta la netta separazione tra la condotta di chi vende, sempre penalmente rilevante, e quella di chi acquista e detiene sin da subito per conto del gruppo, perché solo nei confronti di quest'ultimo è ipotizzabile la non punibilità della successiva condotta di consegna materiale, in favore degli altri componenti gruppo, della porzione di sostanza di propria pertinenza idealmente detenuta sin dal momento dell'acquisto. (Sez. 3, Sentenza n. 6871 del 08/07/2016, Rv. 269148 ).
Quanto alle cessioni a favore di Adrian Mateusz Ciszewski la Corte ne ha escluso la sussumibilità nell'uso di gruppo valorizzando (e con tale dato non si confronta il ricorso) che non c'era alcun preventivo accordo con Ciszewski tanto che l'imputato lo minacciava per il mancato pagamento della droga consumata (pag. 6 della sentenza impugnata). Manifestamente infondata anche la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni a carico dell'imputato poiché è pacifico (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 2441 del 09/10/2014, D'Onofrio, Rv. 261953) che l'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti e come testimone in dibattimento, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale, derivando da ciò la utilizzabilità delle dichiarazioni rese nelle rispettive qualità.
Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere