Italian Court dismisses appeal against drug conviction as facts are mere complaints not admissible in legality review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Jobarteh Amadou inadmissible. The appellant argued against his conviction for drug trafficking based on factual complaints regarding the quantity and quality of cocaine found, as well as the location of the seizure. The court rejected these arguments because such factual disputes cannot be raised in a legality review proceeding, which strictly examines legal errors rather than re-evaluating evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 600 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible when based on mere factual complaints or disputes regarding the quantity and quality of seized drugs, as these issues fall outside the scope of legal review.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOBARTEH AMADOU nato il 04/06/1981 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Jobarteh A; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla destinazione a terzi — piuttosto che all'uso esclusivamente personale - valorizzando il dato quantitativo e qualitativo dello stupefacente detenuto (gr. 25,20 di cocaina con elevato indice di purezza, pari all'82,2% da cui erano ricavabili oltre 120 dosi singole) e le circostanze di fatto del controllo (l'imputato si trovava in una zona segnalata come luogo di spaccio), oltre al precedente per tale tipologia di reato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 19 gennaio 2024 Il Consiglire4elatore Il Pr