Ordinanza — n. 5447/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO MARIO nato a ACI CATENA il 27/03/1962 avverso l'ordinanza del 06/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Pappalardo Mario avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto il 25/1/2021 a seguito di richiesta ex art. 35 ter ord. pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge in quanto il reclamo sarebbe stato proposto dal detenuto nei termini con rinvio per relationem a quanto già esposto nella richiesta e riservando ulteriori motivi e che la memoria (erroneamente qualificata ricorso) sarebbe stata tempestivamente depositata nei termini di cui all'art. 127 cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 127 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5447/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del)/ ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO MARIO nato a ACI CATENA il 27/03/1962 avverso l'ordinanza del 06/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Pappalardo Mario avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto il 25/1/2021 a seguito di richiesta ex art. 35 ter ord. pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge in quanto il reclamo sarebbe stato proposto dal detenuto nei termini con rinvio per relationem a quanto già esposto nella richiesta e riservando ulteriori motivi e che la memoria (erroneamente qualificata ricorso) sarebbe stata tempestivamente depositata nei termini di cui all'art. 127 cod. proc. pen.;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il reclamo è stato correttamente dichiarato inammissibile in quanto l'atto -nel quale vi era un generico riferimento "per relationem" a quanto già esposto nella richiesta originaria- non confrontandosi con il provvedimento impugnato, era privo di specificità (cfr. art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen.), a nulla, d'altro canto, rilevando che questo contenesse la riserva di presentazione dei motivi, nel caso di specie sopravvenuta fuori termine solo come memoria depositata per l'udienza, ben oltre il termine previsto a pena di inammissibilità per la proposizione del reclamo, ultima data utile entro la quale l'impugnazione deve pervenire nel rispetto delle forme di cui all'art.581 cod. proc. pen.;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del)/ ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C