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Ordinanza — n. 5445/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against prison sentence for generic intent violation of special surveillance obligations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5445/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Passalacqua Francesco Kevin inadmissible due to manifestly unfounded grievances regarding the psychological element of the crime and mitigating circumstances. The appellant argued for a specific intent requirement and challenged the judge's discretion on recidivism and sentencing, but the court affirmed that general intent suffices for violating special surveillance obligations. Consequently, the lower court's conviction for one year of imprisonment was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, D.Lgs 159/2011; In cases of violating special surveillance obligations, general intent is sufficient, requiring only awareness of duties and conscious refusal to comply, without needing a specific purpose to evade controls.

Parole chiave

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special surveillance obligations general intent requirement violation of legal duties criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review violazione di domicilio restrizione di libertà esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 2, D.Lgs 159/2011
270262 - 01: "In tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all'art. 75, comma secondo, del D.Lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016
Sez. 1, n. 22118 del 10/12/2015
Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA FRANCESCO KEVIN nato a CATANZARO il 04/04/1995 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro, ha confermato la sentenza di condanna ad anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Catanzaro il 24/5/2021 nei confronti di Passalacqua Francesco Kevin in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Lgs 159/2011;

Rilevato che nei due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, facendo corretto riferimento alla natura del dolo generico richiesto dalla norma, costituito pertanto dalla coscienza e volontà di non rispettare le prescrizioni imposte, ha correttamente ritenuto la sussistenza dell'elemento psicologico che, diversamente da quanto indicato nel ricorso, non richiede che l'agente abbia il fine specifico di sottrarsi ai controlli (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep.2017, Confortino, Rv. 270262 - 01: "In tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all'art. 75, comma secondo, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale"), ciò anche considerato il precedente citato (Sez. 1, n. 22118 del 10/12/2015, dep. 2016, D'Ambrosio, n.m.), che fa riferimento a una diversa situazione nella quale, nella sostanza, si è escluso che l'imputata non avesse avuto consapevolezza di allontanarsi da casa ben potendo essere sempre reperita davanti all'ingresso della stessa;

Rilevato che le doglianze oggetto del secondo motivo sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, anche con il solo riferimento ai precedenti penali, pure per gravi reati, e all'intensità del dolo, individuata nella decisione di violare le prescrizioni senza alcuna necessità, ha reso adeguata e coerente giustificazione dell'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito in ordine alla sussistenza della recidiva, alla concessione delle attenuanti, alla valutazione in termini di bilanciamento delle stesse con le aggravanti contestate e, in generale, quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca