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Ordinanza — n. 5442/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5442/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5442/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPE MICHELE nato a BARI il 19/09/1978 avverso l'ordinanza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che la Corte di Appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Volpe Michele di applicare la disciplina di cui all'art.81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Bari il 23/9/2021, irrevocabile il 6/7/2022 per i reati di cui agli artt. 74 D.P.R. 309/1990 e reati di furto, e quello della sentenza del GUP del Tribunale di Bari, divenuta irrevocabile il 24/10/2018 per il reato di furto in abitazione in concorso;

Regesto Legislator

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artt. 74 D.P.R. 309/1990, art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 5442/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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furti connessi correità concorso materiale di reati reiterazione di reati penali altri reati reato continuato

Disposizioni normative citate

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artt. 74 D.P.R. 309/1990
art. 81 cod. pen
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPE MICHELE nato a BARI il 19/09/1978 avverso l'ordinanza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che la Corte di Appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Volpe Michele di applicare la disciplina di cui all'art.81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Bari il 23/9/2021, irrevocabile il 6/7/2022 per i reati di cui agli artt. 74 D.P.R. 309/1990 e reati di furto, e quello della sentenza del GUP del Tribunale di Bari, divenuta irrevocabile il 24/10/2018 per il reato di furto in abitazione in concorso;

Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto tra i reati oggetto della prima sentenza vi era un furto aggravato, reato omogeneo a quello della seconda sentenza; Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di elementi concreti- emerge che i fatti oggetto della prima sentenza, nello specifico il furto, sono stati commessi un anno prima del secondo, realizzato in modo estemporaneo in concorso con un soggetto diverso, e come ciò escluda che siano pertanto il frutto di un'ideazione unitaria (cfr.

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende