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Ordinanza — n. 5441/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5441/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5441/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MABROUK MOEZ nato il 03/05/1987 avverso la sentenza del 27/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzata da Ben Mabrouk Moaz; Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione si fonderebbe esclusivamente sulle precedenti condotte senza tenere in alcuna considerazione la recente paternità quale elemento positivo e che la mancanza di attività lavorativa dipende esclusivamente dalla difficoltà di ottenere il permesso di soggiorno per produrre il quale la difesa aveva chiesto il rinvio dell'udienza;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5441/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzata da Ben Mabrouk Moaz; Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione si fonderebbe esclusivamente sulle precedenti condotte senza tenere in alcuna considerazione la recente paternità quale elemento positivo e che la mancanza di attività lavorativa dipende esclusivamente dalla difficoltà di ottenere il permesso di soggiorno per produrre il quale la difesa aveva chiesto il rinvio dell'udienza;

Parole chiave

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riesame dell'asilo misura sostitutiva della detenzione assenza prolungata all'estero procedimenti e rimedi accessori prova del rischio persecuzione motivi soggettivi successivi alla fuga
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MABROUK MOEZ nato il 03/05/1987 avverso la sentenza del 27/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzata da Ben Mabrouk Moaz; Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione si fonderebbe esclusivamente sulle precedenti condotte senza tenere in alcuna considerazione la recente paternità quale elemento positivo e che la mancanza di attività lavorativa dipende esclusivamente dalla difficoltà di ottenere il permesso di soggiorno per produrre il quale la difesa aveva chiesto il rinvio dell'udienza;

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza -con il riferimento alla personalità desumibile dalla commissione dei reati per i quali è già stata pronunciata sentenza di condanna definitiva e per quelli il cui processo è pendente in appello, con due sentenze di condanna ad anni uno e mesi quattro ciascuno, ciò anche considerata l'assenza di attività lavorativa e, pertanto, l'assenza di redditi- ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni sulle quali ha allo stato fondato le proprie conclusioni;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dellliricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna bl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend