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Ordinanza — n. 5440/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against expulsion execution due to lack of interest after release.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5440/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant had already been released and the expulsion executed. The applicant argued that the surveillance tribunal failed to properly assess his health conditions and balance them against public safety. The court ruled that since the execution was completed, the legal interest to challenge the measure had vanished.

Regesto Legislator

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Art. 16, comma 5, D.Lvo 286/1998; Art. 366 c.p.c.: The appeal against the execution of an expulsion measure is inadmissible if the measure has already been carried out, resulting in a lack of interest.

Parole chiave

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expulsion execution surveillance appeal lack of interest suspended sentence public safety balance scarcerazione allontanamento nonostante motivi di salute carcerazione di sicurezza

Disposizioni normative citate

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Art. 16, comma 5, D.Lvo 286/1998
Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDNBI RACHDI nato il 03/05/1989 avverso l'ordinanza del 10/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; NN'N. Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha respinto il reclamo proposto da Abdnbi Rachidi avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Brescia ha disposto l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato ex art. 16, comma 5, D.Lvo 286/1998;

Rilevato che con il motivo di ricorso si deduce la violazione e il vizio di motivazione in quanto il Tribunale nona avrebbe adeguatamente valutato e considerato le condizioni di salute del condannato e, pertanto, non avrebbe bilanciato le esigenze di rieducazione della pena con quelle di sicurezza pubblica; Rilevato che dagli atti risulta che il 9/11/2023 il condannato è stato scarcerato e che l'espulsione è stata eseguita in pari data; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso i