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Ordinanza — n. 5438/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to illogical health condition claims and lack of safety necessity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5438/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected a request for sentence deferral and home detention, citing the appellant's history of evasion and the need for public safety. The Court found the defense's arguments to be an impermissible re-reading of established facts regarding the appellant's health and danger level.

Regesto Legislator

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Art. 147 cod. pen.; Art. 47 ter, comma 1 ter ord. pen.: The Court of Cassation holds that an appeal challenging a surveillance court's refusal of alternative measures is inadmissible when the defense merely requests a different interpretation of the file's contents without providing new evidence or logical grounds.

Parole chiave

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surveillance court appeal sentence deferral request home detention refusal inadmissible appeal public safety necessity health condition evaluation court costs and fine allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 147 cod. pen.
SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Taranto ha rigettato la richiesta di Di Silvestro Gennaro di differimento pena nelle forme di cui all'art. 147 cod.
Art. 47 ter, comma 1 ter ord. pen.
e della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter ord.
Art. 58 quater, commi 2 e 3 ord. pen.
Rilevato che il giudice della sorveglianza, preso atto che il ricorrente potrebbe beneficiare ex art. 58 quater, commi 2 e 3, ord.
art. 147 cod. pen
SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Taranto ha rigettato la richiesta di Di Silvestro Gennaro di differimento pena nelle forme di cui all'art. 147 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Furnari, Rv. 280352
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SILVESTRO GENNARO nato a TARANTO il 18/10/1954 avverso l'ordinanza del 20/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Taranto ha rigettato la richiesta di Di Silvestro Gennaro di differimento pena nelle forme di cui all'art. 147 cod. pen. e della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter ord. pen. Rilevato che con i due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dalla misura richiesta che sarebbe fondata su di una illogica e contraddittoria valutazione degli atti in quanto da questi risulterebbe incontrovertibilmente la gravità delle condizioni di saluto del condannato;

Rilevato che il giudice della sorveglianza, preso atto che il ricorrente potrebbe beneficiare ex art. 58 quater, commi 2 e 3, ord. pen., esclusivamente della detenzione domiciliare a seguito della revoca della medesima misura alternativa, con il concreto riferimento agli elementi acquisiti (le comunicazioni dell'UEPE e le annotazioni di p.g. con le evasioni che avevano determinato la revoca della precedente misura), ha adeguatamente motivato in ordine all'effettiva gravità delle condizioni di salute del condannato e alla necessità di sicurezza della collettività e ha pertanto coerentemente concluso in ordine all'insussistenza dei presupposti di applicazione delle misure invocate (Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Furnari, Rv. 280352 - 01 Rilevato in conclusione che tale motivazione, anche con il riferimento al profilo di pericolosità del condannato che emerge dagli atti, appare corretta e logica;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna deI ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il c ntenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro remila in favore della cassa delle amme