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Ordinanza — n. 5436/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the applicant lacks standing to challenge pre-trial investigative orders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5436/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the applicant lacks standing to challenge pre-trial investigative orders. The court held that such decisions are not final and subject to modification, meaning only convicted persons have the right to file extraordinary appeals under Article 625 bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625 bis c.p.p.; Only a convicted person may file an extraordinary appeal against pre-trial investigative orders because such measures lack the irrevocability required for admissibility.

Parole chiave

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extraordinary appeal pre-trial investigation standing to appeal irrevocability requirement Article 625 bis procedural admissibility investigative order sequestro di mezzi di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 625 bis c.p.p.
Rilevato che con il ricorso nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 625 bis cod.
art. 625 bis cod. proc. pen
Rilevato che con il ricorso nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 13199 del 21/07/2016
non è esperibile avverso le decisioni ante iudicium (Sez. U, Sentenza n. 13199 del 21/07/2016, dep.
Sez. 2, n. 42518 del 15/10/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENNA PASQUALE nato a AVELLINO il 10/11/1977 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Penna Pasquale avverso il Tribunale di Benevento, quale giudice del Riesame, ha dichiarato inammissibile la richiesta presentata avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica di Benevento;

Rilevato che con il ricorso nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. si denuncia che la conclusione secondo la quale il ricorrente noi/aveva un concreto interesse alla legittima progressione processuale si fonderebbe su di un evidente errore nel quale sarebbe incorsa la Corte; Rilevato che il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. non è esperibile avverso le decisioni ante iudicium (Sez. U, Sentenza n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269790 - 01) come un'ordinanza resa nel corso delle indagini, poiché si tratta di un provvedimento suscettibile di modificazioni per la sopravvenienza di nuovi elementi e, pertanto, privo del carattere dell'irrevocabilità che connota i provvedimenti con i quali viene resa definitiva una condanna, ragione questa per la quale è legittimato a proporre tale impugnazione solo il condannato e tale nòn è il soggetto interessato o comunque quello sottoposto a indagini preliminari (Sez. 2, n. 42518 del 15/10/2021, Delli Carri, Rv. 282077 - 01);

Ritenuto pertanto che il ricorso, nel quale peraltro si contesta un profilo esclusivamente valutativo e perciò non consentito, è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - valutato il contenuto del ricorso e la sopravvenuta rinuncia - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C