Italian Court dismisses appeal regarding transitional law constitutionality in probation assignment cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay legal fees and a fine. The appellant challenged the constitutionality of a transitional provision requiring prior confirmation of cooperative behavior before granting probation. The court found the constitutional question generic and unfounded, noting the provision aligns with constitutional jurisprudence and aims to facilitate judicial assessment of rehabilitation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, comma 2, disp. Trans. L. 199/2022; The transitional provision requiring prior confirmation of cooperative behavior is constitutional and does not violate fundamental rights, as it coheres with the legislative intent to enable judges to value the degree of rehabilitation achieved by the convicted person.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFERI ERMAL nato il 17/04/1993 avverso l'ordinanza del 28/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da Seferi Ermal per il mancato previo accertamento positivo della condotta collaborativa; Rilevato che con il ricorso si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, disp.
Trans. L. 199/2022 per violazione con gli artt. 3, 13, 24 e 27 cost. Rilevato che la questione di legittimità costituzionale, peraltro prospettata in termini generici e in parte perplessi, è manifestamente infondata in quanto la disposizione transitoria risulta coerente con il sistema con il quale il legislatore, conformandosi alla giurisprudenza costituzionale, ha introdotto una disciplina transitoria in favore del condannato, ciò anche al fine di consentire al giudice della sorveglianza, una volta accertata la sussistenza del presupposto, di valorizzare il grado di rieducazione raggiunto dal richiedente;
Rilevato peraltro che analoga questione non risulta essere stata posta nel diverso, e nella sostanza preliminare, procedimento nel qual al magistrato di sorveglianza era stata proposta la richiesta, rigettata, di accertare l'impossibilità della collaborazione (procedimento che si è concluso con sentenza di questa Corte in data 9/1/2024 che ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto con il n. 27246/2023); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna deW/ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannaVricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.