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Ordinanza — n. 5434/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding the start date of the five-year probation period for suspended sentence revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5434/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of the defendant's suspended sentence benefits due to a new crime committed within five years. The appellant argued that this five-year period should begin from the date of the new offense rather than the date the original sentence became final, claiming this interpretation violates constitutional principles of reasonableness. The Court rejected this argument, citing established precedent that the period must commence upon the irrevocability of the original judgment to ensure legal certainty and prevent the defendant's conduct from being dependent on judicial delays.

Regesto Legislator

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Art. 168, primo comma, cod. pen.; The five-year period for revoking conditional sentence benefits commences from the date the original judgment becomes irrevocable, not from the date of the new offense, ensuring the duration depends solely on the offender's conduct.

Parole chiave

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suspended sentence revocation probation period commencement irrevocable judgment constitutional reasonableness new crime within five years riduzione della pena revoca della sospensione condizionale modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 168, primo comma, cod. pen.
N 434 del 1998, è coerente con il dettato costituzionale e che si deve ribadire che << è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, primo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, Fulle
Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Seraglia
Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Seraglia, Rv.
Sez. 1, n. 22882 del 27/06/2006, De Chirico
267095 - 01; Sez. 1, n. 22882 del 27/06/2006, De Chirico, Rv.
Sent. N 434 del 1998, Corte Costituzionale
Sez. 4, n. 692 del 29/02/1996, Dolce
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATIELLO SERGIO nato a NAPOLI il 05/06/1964 avverso l'ordinanza del 12/10/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il GIP del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero e ha revocato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione concessi ad Amatiello Sergio perché lo stesso ha commesso un altro reato nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che li aveva concessi;

Rilevato che con il ricorso si denuncia, come anche ulteriormente illustrato nella memoria pervenuta il 9/1/2024, la violazione di legge in relazione dal dies a quo dal quale far decorrere il quinquennio che, diversamente da quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, dovrebbe essere individuato nella data di commissione del reato, unica interpretazione questa coerente con il sistema e costituzionalmente legittima per cui, nell'atto si chiede in subordine di sollevare questione di legittimità costituzionale sul punto; Rilevato che le doglianze, seppure articolate in termini approfonditi, sono manifestamente infondate in quanto la pacifica giurisprudenza di legittimità individua il dies a quo nella data in cui la sentenza che ha concesso i benefici è divenuta irrevocabile (Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, Fulle, Rv. 283404 - 01;

Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Seraglia, Rv. 267095 - 01; Sez. 1, n. 22882 del 27/06/2006, De Chirico, Rv. 234893 - 01); Rilevato che l'interpretazione, come evidenziato dalla stessa Corte costituzionale nella sent. N 434 del 1998, è coerente con il dettato costituzionale e che si deve ribadire che << è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, primo comma, cod. pen. - nella parte in cui non prevede che il termine di sospensione condizionale della pena inizi il suo decorso dalla data di consumazione del reato per il quale è intervenuta la condanna - prospettata sul rilievo che, se il termine predetto si correlasse alla data del passaggio in giudicato della sentenza, si farebbe dipendere la durata del periodo di "osservazione", in violazione del principio di ragionevolezza, da accadimenti estranei alla volontà dell'interessato (quali il tempestivo espletamento dei processi) e tali da determinarne un prolungamento oltre i termini stabiliti dalla legge: l'esistenza di una decisione irrevocabile, che esaurisce l'accertamento giurisdizionale sulla responsabilità dell'imputato, costituisce infatti il presupposto indefettibile per la decorrenza del periodo di sospensione, e l'evento del tutto casuale della celerità del processo resta estraneo alla norma denunciata, la quale, inoltre, assolve anche ad una funzione di prevenzione criminale, per cui solo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza può operare l'effetto deterrente che consegue alla eventualità della revoca del beneficio qualora il condannato delinqua ulteriormente» (Sez. 4, n. 692 del 29/02/1996, Dolce, Rv. 204630 - 01);

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c